Ma conviene utilizzare il MES? Sì, perché ha l’enorme potenza di fuoco di 400 miliardi di euro. Come ripete il mainstream.
Ma è proprio vero tutto questo?
Attualmente il MES ha una dotazione di capitale versato dagli Stati aderenti al trattato di circa 80 miliardi di euro. L’Italia ha contribuito con 14 miliardi.
Come è ottenibile il raggiungimento dei 320 miliardi mancanti? Un esempio, il ricorso ad emissione di obbligazioni da collocare nei mercati finanziari.
Purtroppo la concretizzazione di questo metodo, data l’entità dell’importo, necessiterebbe di molto tempo. Troppo.
Una via più breve potrebbe realizzarsi attraverso l’emissione di obbligazioni da parte del MES e loro successivo acquisto diretto da parte della BCE.
Ma dato che la BCE ha dichiarato di essere disposta ad acquistare i titoli emessi dagli Stati membri in base al cosiddetto piano PEPP, ovvero al Piano Acquisto per Emergenza Pandemica.… la domanda sorge spontanea (come direbbe un famoso presentatore): perché dobbiamo prendere soldi in prestito dal MES che si fa a sua volta finanziare dalla BCE?
Si vuole spingere verso il MES dichiarando che in questo caso specifico (crisi Covid-19) non saranno applicare condizionalità. Ma siamo sicuri di questo?
Per rispondere a questa domanda analizziamo gli articoli 3 e 12 del trattato sul MES.
Art. 3: L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
Art. 12: Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
E’ chiaro quindi, da questi articoli, che le “condizioni rigorose” sono insite nel trattato.
Ma se ci è stato detto 1) che non verranno applicate le regole del trattato sul patto di stabilità 2) che la BCE ha acconsentito ad acquistare obbligazioni emesse direttamente dagli Stati. Ancora una volta ….la domanda sorge spontanea: ma, con queste possibilità a disposizione, l’Italia ha veramente “gravi problemi finanziari”?
Perché dovremmo entrare in questo “perverso” meccanismo, che ci sottoporrà comunque alla Troika, come abbiamo visto, a dispetto di qualunque altra cosa ci vogliono far credere?
Dobbiamo tenere presente che i prestiti del MES sono crediti privilegiati, quindi verranno rimborsati prima degli altri. Questo inevitabilmente metterà in allarme i futuri investitori che vorranno acquistare titoli dello Stato, con il conseguente andamento negativo dei tassi d’interesse.
Viene da chiedersi del perché alcune forze politiche abbiano richiesto con tanto accanimento il ricorso al MES.
Vale la pena ricordare che la legge 234 del 2012 pone cautele specifiche quando vi siano modifiche o nuovi accordi che prevedono conseguenze rilevanti per la finanza nazionale, come chiaramente esplicato nell’articolo 5, riportato di seguito:
Art 5 Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria
1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.
2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonche’ in caso di modifica di precedenti accordi.
Ed è innegabile che il ricorso al MES produca conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica!
Il governo ha rilasciato dichiarazioni ad autorevoli testate giornalistiche sul MES senza avere avuto preventivi indirizzi da parte del Parlamento. Infatti ad oggi ci stiamo ancora chiedendo come si esprimerebbero alcune forze politiche della maggioranza.
Quindi in base alla normativa, qualunque ricorso al MES dovrebbe essere preceduto necessariamente da indicazioni parlamentari.
Ricapitolando e per concludere: il MES ad oggi ha una dotazione di capitale di circa 80 miliardi di euro, per arrivare ai famosi 400 occorre che il MES stesso emetta obbligazioni e che queste, per fare presto, debbano essere acquistate dalla BCE.
Non ci saranno condizionalità? Ma ad oggi il trattato parla chiaro e, visto che non è stato modificato, le regole rimangono quelle.
A mio parere prima si provvede alle modifiche del trattato poi si entra nell’accordo. Condizioni chiare oggi per non essere ricattati domani!