Seconda parte …
LA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA
Ora esaminiamo in base a quale legge viene dichiarato lo Stato d’emergenza e quale sono i suoi limiti temporali.
La dichiarazione di emergenza non è prevista dalla nostra Costituzione a differenza di altri Paesi, dove, all’interno dei testi costituzionali, è normata la dichiarazione di emergenza per vari motivi anche sanitari.

L’ordinamento costituzionale italiano volutamente non l’ha inserita. La nazione era reduce da un’esperienza, quella del Fascismo, con il ricordo della Costituzione di Weimar del 1919 che aveva consentito legalmente l’ascesa di Hitler.

Ad oggi lo stato d’emergenza è normato da una Legge ordinaria, di rango inferiore alla Costituzione.
E’ il decreto legislativo delegato numero 1 del 2018 che è attualmente vigente e conosciuto come Codice della Protezione Civile. L’articolo 24 di questo decreto prevede che la dichiarazione di emergenza sia deliberata dal Consiglio dei Ministri, cioè dalla componente collegiale del Governo, successivamente sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Tutto questo preclude qualunque passaggio parlamentare o controllo preventivo di legittimità.
Di fatto il Parlamento non è coinvolto nella dichiarazione dello stato d’emergenza.
L’articolo 24 ne prevede la durata in 12 mesi, prorogabili di altri dodici, con un temine massimo di 24. Ma questi termini sono stabiliti da una legge ordinaria che non vieta al governo un ulteriore allungamento di detto termine con un semplice atto normativo avente forza di legge.
Ma se è vero che lo stato di emergenza sanitario non è normato in Costituzione, per altro lo è lo stato di guerra.

Per tale situazione la nostra Costituzione nell’art 78 riporta:
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.”
Quindi, anche in una situazione di tale gravità, come può essere lo stato di guerra, è previsto che, innanzitutto, sia il Parlamento a dichiararlo e poi che sia lo stesso a conferire al Governo, non tutti i poteri, ma solo i poteri necessari allo scopo.
Pertanto, se è vero che lo Stato d’emergenza, diverso da una guerra, non è previsto in costituzione, resta il fatto che la nostra sia una Repubblica Parlamentare, quindi che abbia la centralità del Parlamento. Dove c’è l’emergenza delle emergenze, cioè una guerra, il Parlamento deve avere un ruolo centrale. Tanto più questo rende sicuramente dubbia la costituzionalità del Codice della Protezione Civile, che nella dichiarazione di emergenza di rilievo nazionale, esautora completamente i poteri dei due rami del Parlamento, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.
Questo procedimento introduce un arbitrio molto ampio in capo al Governo.
Una delle particolarità del caso italiano è, appunto, l’auto esautorazione del Parlamento, mostrato con la sua stessa ignavia.

Anche in altri Paesi sono presenti delle restrizioni ai diritti civili, ma comunque i Parlamenti continuano a svolgere attività di monitoraggio nei confronti dell’operato del Governo, con lo scopo di rendere quelle limitazioni congrue, cioè far sì che le misure di contenimento siano proporzionate allo scopo cui sono adottate.
Sarebbe, pertanto, auspicabile che anche il nostro Parlamento proceda ad una verifica nei confronti dell’operato del Governo che si dimostra, sempre di più, “one man show”.
Nell’analisi delle diverse misure di contenimento previste nell’ordinamento italiano, la prima cosa che si rileva è la bassa qualità del livello normativo.
Nel decreto legge principale, quello del 25 marzo 2020 numero 19 e all’articolo 1 comma 2 lettera F, che non è l’unico ma è la fonte principale su cui si fondano i dpcm, leggiamo, ad esempio, espressioni come:“….limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico….”.
Ma allora: “limitazione o divieto”? non sono la stessa cosa e si affida poi ad un DPCM, non sottoposto ad alcun controllo preventivo di legittimità, il compito di darne attuazione.
Un’analisi, ora, all’obbligo delle mascherine.

Nel decreto-legge del 7 ottobre 2020 numero 125 sono riportate due formulazioni diverse sulla questione delle mascherine.
L’articolo 1 comma 1 obbliga di portarle con sé con possibilità di prevederne l’obbligo di indossarle.
Lo stesso decreto legge, nell’ articolo 5 comma 1, obbliga di portarle con sé ma anche l’obbligo di indossarle, tranne alcune eccezioni.
Quindi quale delle due formulazioni è valida? Il dpcm del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato da quello del 18 ottobre, aderisce alla seconda formulazione: Obbligo di portare con se e obbligo di indossarle, di nuovo operando autonomamente e senza controlli.
Ora, se da una parte è giusto tutelare la salute collettiva, è anche vero che ci sono degli
studi scientifici che dimostrano che un uso prolungato può avere degli effetti dannosi collaterali, come sono stati già riportati dalla cronaca. Esiste a tale proposito una recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III 26 gennaio 2021 n° 304, la quale recita: “Deve essere sospeso l’obbligo di indossare la mascherina da parte di un alunno che abbia certificato problemi di difetto di ossigenazione per l’uso prolungato del dispositivo di protezione individuale durante tutto l’orario di lezione, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio – in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro – troppo grave e immediato.”
Oltretutto vi sono forti dubbi sulla efficacia dell’utilizzo della mascherina in luoghi aperti, come ribadito più volte anche dai cosiddetti esperti di nomina governativa, salvo poi, gli stessi cambiare opinione, chissà perché …

Se la salvaguardia della salute collettiva mette in pericolo la salute individuale, la norma adottata non è sicuramente congrua.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro non mostra questo doveroso bilanciamento tra interessi collettivi e interessi individuali. Sicuramente un pericolo per la garanzia degli stessi diritti fondamentali della persona umana.
Riassumendo, l’obbligo della mascherina è un trattamento sanitario obbligatorio e come tale deve essere previsto da una disposizione di legge e non è possibile imporlo con un atto amministrativo.
Spetta, semmai al Parlamento intervenire per modulare l’obbligatorietà della mascherina. Imporla tramite un atto amministrativo vìola la riserva di legge sancita in Costituzione.
Stiamo assistendo all’affermarsi di un generale e sempre più consolidato ribaltamento del principio di libertà individuale, dove la libertà è relegata a degli spazi residuali. Non è tollerabile che in uno stato di diritto sia scritto “è consentito oppure è possibile”.
In base a queste formulazioni la regola generale è la non libertà e poi ci sono delle eccezioni dove relegare le libertà.

Ancora meno tollerabili sono gli atteggiamenti dell’ex Presidente del Consiglio che, nel corso di numerosi interventi televisivi oppure sui social media, Facebook in particolare, si è espresso in termini di “noi consentiamo”, espressione di un totalitarismo che è inaccettabile in una democrazia, che non si palesava dalla caduta del Fascismo in poi.

D’altra parte cos’è una dittatura? Convenzionalmente, la situazione data dall’accentramento, in via straordinaria e temporanea, di tutti i poteri in un solo organo, monocratico o collegiale.
Conniventi e coautori di questa costruzione senz’altro abbiamo i mezzi di propaganda che hanno alimentato la percezione terroristica inducendo nella popolazione uno stress emotivo, facendo leva soprattutto sulla ostentazione del pericolo di una morte imminente ed estesa a larghe fasce della popolazione. Ricordiamo tutti le file dei camion fatti sfilare in bellavista che contenevano feretri di persone decedute. Questo macabro spettacolo è, a mio giudizio, uno dei punti più bassi toccati dal già infimo panorama del mainstream a reti unificate.

Il fine di tutto ciò è chiaramente quello di inculcare nella popolazione un sentimento di paura così da far accettare alla popolazione stessa le varie angherie inflitte.
L’espressione dispotica di questo governo, in nome della nostra salute pubblica, si è manifestata in un continuo comprimere i diritti primari di ognuno, da quello basilare di spostamento a quello, essenziale per la sopravvivenza, di esercitare un’attività economica.
Da ultimo è apparso il “coprifuoco”, termine più militare che sanitario. E poi questo legare il virus ad un orario….come se la diffusione del virus dipendesse dal calar del sole. Volendo passare una battuta: d’accordo che secondo alcuni scienziati il virus lo hanno trasmesso in pipistrelli …. Ma questo è troppo!

L’Italia critica continuamente alcuni sistemi politici come autoritaristici. Si pensi alla Russia di Putin. Ebbene, anche in Russia è previsto un limite alla compressione dei diritti fondamentali della persona, ancorché in presenza di uno stato d’emergenza sanitaria.
La stesso vale per l’Ungheria di Orban, il quale è comunque passato attraverso il vaglio del Parlamento per poter intervenire nello stato di emergenza sanitaria del Paese. E stiamo parlando dell’Ungheria. Uno Stato messo all’indice dall’Unione Europea per delle violazioni dello stato di diritto.
Fine seconda parte …

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